Basta aver subìto danni oppure occorre una dichiarazione di inagibilità? Questa è al domanda ricorrente, ad Ascoli, in questi giorni del post terremoto avanzato. C’è chi la dice cotta e chi la dice cruda. Fatto sta che a fare testo, insindacabilmente, è l decreto governativo fresco di pubblicazione: i contributi spetteranno ad edifici, sul territorio ascolano come altrove, che siano stati dichiarati – attraverso le schede Aedes dei tecnici abilitati – “inagibili, parzialmente agibili o agibili con provvedimenti (quindi con la necessità di interventi per la messa in sicurezza)”. Tutto il resto è poesia…
Sempre nel decreto, viene specificata anche tutta la tipologia di costi che si andranno a coprire con i contributi: “per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio; per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio; per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compreso l’adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio”.
“I contributi di cui al comma 1 – recita ancora il testo del decreto – possono essere concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia delle unità immobiliari danneggiate classificate con esito B, C o E (quindi inagibili, parzialmente agibili o agibili con provvedimenti)”. Per esclusione, non si avrà accesso ai contributi nel caso di scheda con esito A (agibile), D (da rivedere) o F (inagibile per rischio esterno).
“I contributi andranno alle unità immobiliari danneggiate classificate con esito B, C o E (quindi inagibili, parzialmente agibili o agibili con provvedimenti). Per esclusione, non si avrà accesso ai contributi nel caso di scheda con esito A (agibile), D (da rivedere) o F (inagibile per rischio esterno).