Sisma ed edifici lesionati, ecco chi può intervenire subito

Finalmente un po’ più di chiarezza sulle procedure accelerate per la messa in sicurezza degli edifici con lesioni meno gravi, anche ad Ascoli, senza dover attendere (magari per mesi) i sopralluoghi per la scheda Aedes di inagibilità. Tutto è spiegato nell’allegato all’ultima ordinanza del commissario straordinario Errani. Dove vengono indicate le tipologie di danno per le quali si può procedere autonomamente, senza attendere le schede Aedes.

Proprio per evitare la paralisi di ogni tipo di intervento di messa in sicurezza negli edifici in attesa delle schede Aedes, si è ora definita nel dettaglio la procedura e la tipologia di danni che si possono riparare subito senza perdere il diritto ai contributi. Errani ha, infatti, ritenuto  opportuno  operare  una  graduazione  degli interventi di riparazione e  recupero  a  cominciare  da  quelli  che possono essere eseguiti con maggior rapidità in modo da agevolare il pronto rientro dei cittadini nelle  abitazioni  che  hanno  subìto danni consistenti ma non gravi e comunque riparabili con interventi di  rafforzamento  locale  che  consentano  il  ripristino  immediato dell’agibilità.

La possibilità è quella di utilizzare le procedure  speditive, ovvero le Fast, sulla base delle  quali  gli  immobili  con  danni lievi avrebbero potuto essere dichiarati non utilizzabili. In pratica, il privato il cui immobile rientra nella tipologia “non utilizzabile” ma per danni riparabili in breve tempo, può ricorrere subito – chiamando un tecnico opportunamente formato e abilitato – alla ricognizione preliminare dei danni al proprio fabbricato da compiersi utilizzando una scheda Fast (fabbricati  per  l’agibilita’ sintetica post-terremoto), per poi procedere con un intervento immediato. Il commissario ha quindi ritenuto di dover individuare, quale  prima  misura  per  il rientro nelle proprie abitazioni delle famiglie sgomberate o  per  la ripresa  delle  attività economiche   danneggiate, l’immediata riparazione delle unità immobiliari destinate  ad  uso  abitativo  o produttivo che  sono  state  oggetto  di  ordinanza di inagibilità temporanea, recuperabile con misure di pronto intervento a fronte  di danni lievi indicati sulla base delle suindicate schede Fast.

Gli interventi di riparazione  o  intervento  locale possono riguardare esclusivamente singole parti o elementi della struttura e interessare porzioni limitate della costruzione,  e che conseguentemente il progetto e  la  valutazione  della  sicurezza possono essere riferiti alle sole  parti  o  elementi  interessati  e documentare che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non siano prodotte sostanziali modifiche  alla struttura nel suo  insieme. L’ordinanza di Errani include un allegato che definisce nello specifico i tipi di danno subiti che possono essere sistemati subito potendo poi richiedere, con specifica procedura, i contributi.

 

Allegato 1 all’ordinanza di Errani/ Ecco i danni lievi che consentono di intervenire subito
Danno lieve per edifici in muratura.
Si intende per  danno  lieve  il  danno  conseguente  alla  crisi sismica iniziata a far data dal 24 agosto 2016, subito dagli  edifici dichiarati  inagibili  temporaneamente  o  parzialmente  secondo   la procedura AeDES, oppure non utilizzabili a  seguito  della  procedura speditiva approvata  dalla  protezione  civile,  che  non  supera  le condizioni di seguito definite: lesioni diffuse di qualunque tipo, nelle  murature  portanti  o negli  orizzontamenti,  per  un’estensione  maggiore  del  30%  della superficie totale degli elementi interessati, a qualsiasi livello; lesioni concentrate passanti, nelle murature (pareti)  o  nelle volte, di ampiezza superiore a millimetri 5; evidenza di schiacciamento nelle murature (pareti  o  colonne) nelle volte; presenza di crolli significativi nelle  strutture  portanti,  nei solai o nelle scale, anche parziali; distacchi ben definiti fra strutture verticali ed  orizzontamenti e all’intersezione dei maschi murari; pareti fuori piombo correlate ai danni subiti  per  una  ampiezza superiore a 3 cm sull’altezza di un piano o comunque  che  riguardano un’altezza superiore ai 2/3 della parete stessa; crollo di elementi di  chiusura  (tamponamenti),  interposti  fra colonne  in  muratura  portanti,  per  un’estensione  in   superficie prospettica non inferiore al 20% rispetto al livello interessato; perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo,  di almeno il 50% delle tramezzature  interne,  ad  uno  stesso  livello, purche’ connessa con una delle condizioni di cui sopra,  prescindendo dalla entita’ fisica del danno.
Danno lieve per edifici in cemento armato
Si intende per  danno  lieve  il  danno  conseguente  alla  crisi sismica iniziata a far data dal 24 agosto 2016, subito dagli  edifici dichiarati  inagibili  temporaneamente  o  parzialmente  secondo   la procedura AeDES, oppure non utilizzabili a  seguito  della  procedura speditiva approvata  dalla  protezione  civile,  che  non  supera  le condizioni di seguito definite: lesioni passanti nelle tamponature,  di  ampiezza  superiore  a millimetri 2, per  un’estensione  ≥  30%  delle  tamponature,  ad  un qualsiasi livello;presenza di schiacciamento nelle zone d’angolo dei pannelli  di tamponatura, per un’estensione ≥ 20% ad un qualsiasi livello; perdita totale di efficacia, per danneggiamento o  per  crollo,di almeno il cinquanta per cento delle tramezzature interne,  ad  uno stesso livello, purche’ connessa con  una  delle  condizioni  di  cui sopra, prescindendo dalla entita’ fisica del danno; lesioni per flessione, nelle travi, superiori a  1  mm,  per  una estensione ≤ 10% degli elementi di un piano; lesioni per flessione, nei pilastri, superiori a 0.5 mm, per  una estensione ≤ 10% degli elementi di un piano; evidenti lesioni per schiacciamento, nei pilastri;lesioni strutturalmente rilevanti (ai fini  della  resistenza  ai carichi gravitazionali o della ripartizione delle azioni orizzontali)negli orizzontamenti e nelle coperture.
Danno lieve per edifici a struttura mista
Si  intende  per  danno  lieve  quello  sopra  descritto  per  la tipologia costruttiva  prevalente  in  relazione  alla  capacita’  di resistere alle azioni sismiche. Nel caso di mancanza di una tipologia prevalente o per  tipologie costruttive  diverse  dalla  muratura  e  dal  cemento   armato,   il professionista incaricato dimostra il danno adottando criteri  simili a quelli adottati per le tipologie qui trattate. Individuazione della soglia di danno lieve per edifici a destinazione prevalentemente produttiva. Per edifici  a  prevalente  destinazione  ad  uffici,  commercio,industria, artigianato, turismo,  alberghi,  aziende  agrituristiche,residenze pertinenziali delle  attivita’  produttive  inserite  nello stesso edificio, realizzati con struttura portante  in  muratura,  in cemento armato tradizionale o mista, il danno  lieve  e’  individuato sulla base delle  stesse  condizioni  stabilite  per  gli  edifici  a prevalente destinazione residenziale. Le stesse condizioni devono intendersi estese agli edifici rurali con identica tipologia strutturale, destinati a ricovero  animali  od attrezzature.
Per edifici a prevalente destinazione  commerciale,  industriale,artigianale,  residenze  pertinenziali  delle  attivita’   produttive inserite nello stesso edificio, realizzati in struttura prefabbricata in cemento armato o in acciaio per danno lieve si  intende  il  danno diffuso su almeno il 25% delle superfici verticali e./o  orizzontali,senza  crolli,  o   concentrato   sulle   strutture   verticali   per un’estensione minore o uguale al 5% degli elementi di un piano, senza deformazioni e spostamenti alla base o in sommita’,  che  richiedono,per il recupero della funzionalita’ dell’edificio, un  intervento  di rafforzamento locale.

 

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