Black out, 300 euro per le famiglie ascolane senza luce

L’altra faccia del black out: dopo i gravi disagi (per qualcuna ancora in corso) per le famiglie coinvolte dalla lunga interruzione di energia elettrica, rimaste per tantissimo tempo senza luce né riscaldamento, nelle Regioni colpite dal maltempo – e quindi anche Ascoli e le sue frazioni – la legge in materia prevede indennizzi automatici regolamentati dai provvedimenti dell’Autorità per l’energia.

I rimborsi, che partono da 30 euro e arrivano a un massimo di 300 euro, sono a carico delle aziende distributrici. In caso di “periodi di condizioni perturbate, o attribuite a causa di forza maggiore”, come in questo caso, entra in gioco il Fondo per eventi eccezionali. In caso di interruzioni di durata superiore al tempo previsto dagli standard fissati dall’Autorità, il cliente domestico o non domestico con potenza inferiore o uguale a 6 kW (la maggioranza della popolazione dispone di una potenza di 3kW) ha diritto a un indennizzo automatico di 30 euro, aumentato di 15 euro ogni ulteriori 4 ore di interruzione, fino a un tetto massimo di 300 euro.

Gli standard dipendono dalla densità abitativa dei Comuni nei quali si verificano i disservizi. Per i clienti che abitano in Comuni con più di 50.000 abitanti (alta concentrazione), il tempo massimo di ripristino non deve superare le 8 ore consecutive (o non consecutive se interviene una seconda interruzione entro un’ora dal ripristino provvisorio). Per i clienti che vivono in Comuni con più di 5.000 ma meno di 50.000 abitanti (media concentrazione), il tempo massimo di ripristino non deve superare le 12 ore consecutive (o non consecutive se interviene una seconda interruzione entro un’ora dal ripristino provvisorio). Per i clienti, infine, che abitano in Comuni con meno di 5.000 abitanti (bassa concentrazione), il tempo massimo di ripristino non deve superare le 16 ore consecutive (o non consecutive se interviene una seconda interruzione entro un’ora dal ripristino provvisorio).

È prevista una specifica misura per i clienti localizzati ad altitudini superiori a 1.500 metri sul livello del mare, per i quali si applica il medesimo tempo massimo di ripristino previsto per i clienti che abitano in comuni con meno di 5.000 abitanti (bassa concentrazione) indipendentemente dal numero di abitanti del Comune di appartenenza.

 Istituito presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (che viene alimentato con una minima quota in bolletta), il “Fondo per eventi eccezionali” interviene in alcuni specifici casi. Tra questi, figura proprio la voce “Interruzioni prolungate oltre gli standard con origine sulle reti di distribuzione in media e bassa tensione che hanno inizio in periodi di condizioni perturbate, o attribuite a causa di forza maggiore a esclusione dei furti documentati, o a cause esterne”.

La direttiva dell’Agenzia Nazionale per l’Energia elettrica prevede rimborsi maggiori per le imprese, in considerazione del danno economico che tali situazioni generano. I rimborsi automatici saranno corrisposti come detrazioni nella prima bolletta emessa dopo 60 giorni dall’interruzione.

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