Commercio e suolo pubblico, finito il periodo di tolleranza. Le zone interessate

Il commercio ascolano entra ufficialmente nella fase a “tolleranza zero”. Dopo due anni di assestamento, per consentire a tutti di adeguarsi alle nuove regole, ora diventa operativo il giro di vite disposto dall’Arengo con l’approvazione in consiglio comunale avvenuta proprio nel settembre 2015. Da adesso in poi, non ci saranno più scuse e tutte le attività commerciali e, in particolare, i locali che occupano il suolo pubblico, dovranno essere in linea con i nuovi criteri. Non sarà più possibile trasgredire rispetto ai parametri inseriti nel regolamento per l’utilizzo di tavoli, sedie, ombrelloni e quant’altro, con determinati colori e tipologie. Tutto secondo quanto prescritto dal “regolamento per l’utilizzo delle superfici pubbliche e le tipologie di elementi di arredo urbano del centro storico, soggetti a procedure di autorizzazione”, con la benedizione – come detto – del consiglio comunale ormai due anni fa.

 

Concesso il periodo di tolleranza, ora si passerà alla fase delle sanzioni nei confronti di chi non si sarà adeguato o dovesse derogare anche in futuro. Le attività di controllo e accertamento saranno effettuate dalla polizia municipale e, come detto, in caso di mancanza dell’autorizzazione o dell’inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione stessa, si applicheranno le sanzioni pecuniarie e amministrative previste dal codice della strada e dal regolamento tassa per l’occupazione di aree e spazi pubblici. Qualora un’attività non abbia provveduto a conformare, entro il termine stabilito, l’occupazione all’autorizzazione ed in caso di inadempimento del pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, si procederà alla revoca della stessa autorizzazione. In tal caso la ditta interessata sarà obbligata al ripristino dei luoghi entro il termine indicato nell’ordinanza specifica. A seguito di verifica di inottemperanza si procederà alla rimozione coattiva, addebitando agli autorizzati tutte le spese sostenute per l’intervento, per la custodia del materiale rimosso. Nel caso di mancanza dell’autorizzazione, si provvederà all’ordine di smontaggio delle strutture.

 

 

C’è una una mappa ben precisa delle zone del centro storico nella quale deve essere applicato il regolamento per l’utilizzo degli spazi pubblici esterni. Una mappa che definisce quelle piazze e quelle vie nelle quali si dovrà prestare scrupolosamente attenzione alle indicazioni per arredi e dehors, al fine di evitare nuove polemiche e strascichi di ogni genere, così come accaduto per il caso di piazza Arringo finito addirittura a Palazzo di giustizia.

 

La perimetrazione delle aree di pregio e di valenza architettonica all’interno delle quali devono essere rigidamente applicate le nuove regole tiene conto degli spunti di analisi prodotti dallo studio condotto dalla facoltà di Architettura, di suddividere le varie zone con tutela e rigidità decrescente: le piazze monumentali (che presentano particolari valori storico ed artistici), ovvero piazza del Popolo e piazza Arringo; le piazze di accesso (spazi pubblici che svolgono la funzione di raccordo tra gli assi viari e gli accessi al centro storico) con piazza Cecco d’Ascoli, piazza Matteotti, piazza Giacomini e piazza Ventidio Basso; infine, le piazze di servizio (con funzionalità differenti come, ad esempio, la sosta dei veicoli, la presenza di manifestazioni temporanee e dei mercati ambulanti) che sono piazza Roma, piazza della Viola, piazza Sant’Agostino, piazza San Tommaso, piazza Bonfine, piazza S. Gregorio. Per quel che riguarda gli assi viari, il regolamento riguarda Corso Mazzini (nel tratto che va da piazza Sant’Agostino a via Sacconi), via delle Torri. via del Trivio, corso Trento e Trieste (inclusa piazza Simonetti).

Diverse le regole che ora non possono più essere trasgredite. Ad esempio, in caso di occupazione di suolo pubblico, l’area può essere individuata anche solo dall’insieme rappresentato dai tavoli, sedute, protezioni aeree, riducendo al minimo gli elementi di delimitazione che, quando ammesso, devono essere collocati in modo da non costituire una chiusura continua. In tutti i casi è escluso l’impiego di fioriere per la delimitazione dell’area di occupazione, tranne per quelle tipologie oramai storicizzate che rivestono carattere storico-artistico, come ad esempio per il Caffè Meletti, che potranno essere mantenute e preservate. Non è ammessa la manomissione del suolo pubblico, permanente o temporanea, funzionale alla installazione delle strutture di arredi. Nell’area di pertinenza deve essere mantenuta in vista la pavimentazione esistente e non sono, quindi, ammesse sopraelevazioni del piano di calpestio.

Inoltre, non è consentito occupare spazio ed installare arredi in prossimità di intersezioni viarie. Qualora la distanza dall’intersezione sia inferiore a cinque metri, sarà vincolante il parere del Comando di polizia municipale, in ordine al rispetto delle norme del codice della strada per quanto attiene alla viabilità pedonale e veicolare. Tra l’accesso al locale interno dell’attività commerciale e l’area da occupare dovrà essere comunque mantenuto un passaggio non inferiore alla larghezza dell’eventuale camminamento esistente. E’ fatto assoluto divieto di occupare i suddetti camminamenti con qualsiasi tipo di struttura anche mobile. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici o di segnaletica stradale. L’occupazione di suolo per la collocazione degli arredi non dovrà superare il fronte del pubblico esercizio di cui è pertinenza e potrà avere una profondità non superiore al 25% del lato corto della piazza o della via. Considerando la possibilità che le occupazioni possano essere richieste su entrambi i lati della piazza o della via, l’occupazione di suolo complessiva non potrà comunque avere una profondità superiore al 50% del lato corto delle stesse.

 

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