Una multa contestata e una sentenza del giudice di pace favorevole ad una automobilista portano a galla, dopo oltre un anno dall’inizio del terremoto, il caso delle assicurazioni auto sospese nei luoghi del sisma. Sospensione dei premi assicurativi esplicitamente prevista dal decreto legge del 17 ottobre dello scorso anno e prevista per tutti i residenti nei comuni “terremotati”, Ascoli inclusa seppur con il solito fardello di dover documentare l’inagibilità della propria casa o della propria sede lavorativa. Ma di cui, in realtà, diversi non erano a conoscenza e, pur avendo la possibilità di congelare i pagamenti assicurativi per sei mesi, non ne hanno approfittato. Tra l’altro, la possibilità di usufruire di questa agevolazione era prevista fino alla fine dello scorso mese di settembre, con tutto il corrente mese per riprendere a pagare i premi regolarmente. Quanti ascolani sono riusciti a beneficiarne?
A portare alla ribalta questo possibile aiuto alle popolazioni colpite dal sisma, consistente nel congelamento dei premi assicurativi, è, come detto il caso di una automobilista che, dopo aver ricevuto una sanzione da parte della polizia municipale ascolana per essere stata fermata mentre circolava in auto con l’assicurazione scaduta di validità, ha presentato ricorso al giudice di pace invocando la sospensione dei termini di pagamento del premio assicurativo sulla base del decreto dell’ottobre 2016 per il post-terremoto. Ebbene, in sede giudiziale, la signora ha ottenuto la sentenza favorevole del giudice di pace che ha annullato il verbale di contravvenzione facendo riferimento proprio all’articolo 18 della legge del 17 ottobre 2016. Una sentenza alla quale ora l’Arengo intende opporsi in appello contestando comune la mancanza di copertura assicurativa per un mese rispetto al periodo previsto per la sospensione di legge. Fatto sta che la donna ha potuto farsi annullare la multa in primo grado proprio grazie alle prevista sospensione del premio assicurativo nelle aree colpite dal sisma.
A parlare chiaro, sulla questione, è proprio il decreto 189 del 2016 in cui si dice che “nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti (…) dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati”. Della serie: chi ha già pagato rimane fregato. E si dice ancora che “gli adempimenti e i pagamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria sono effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fini ad un massimo di diciotto rate mensili”. Chiaramente, come per tutte le altre agevolazioni, per i residenti ad Ascoli occorreva dimostrare di avere la casa o la sede di lavoro inagibile. E tutto, dopo il decreto, veniva confermato dall’Ivass (l’Istituto per la vigilanza delle assicurazioni) attraverso un apposito provvedimento.