I terremoti non sono soggetti a “prevedibilità” e dunque i sindaci non devono opporsi al sequestro delle scuole che, anche nelle zone a “basso rischio sismico”, sono a ipotetico rischio crollo seppure per un “minimo scostamento dai parametri” di edificazione emanati nel 2008. Lo sottolinea la Cassazione accogliendo il ricorso della Procura di Grosseto contro un sindaco che ha ottenuto la riapertura di una scuola a ‘leggero’ rischio sismico, pari allo 0,985 su una scala che soddisfa a ‘1’ il parametro di sicurezza statica. Così la Suprema Corte ha accolto il ricorso della Procura di Grosseto contro Francesco Limatola, sindaco di Roccastrada, indagato per omissione di atti di ufficio per non aver chiuso il plesso scolastico della frazione di Ribolla “nonostante dal certificato di idoneità statica dell’immobile, redatto il 28 giugno 2013, ne emergesse la non idoneità sismica”. Contro il sequestro della scuola primaria e secondaria, frequentata da quasi trecento bambini, e disposta dalla magistratura grossetana, Limatola aveva fatto ricorso e il tribunale del riesame lo scorso 26 aprile lo aveva accolto togliendo i sigilli. Una sentenza che potrebbe avere un impatto nel piceno alla luce delle verifiche sulla vulnerabilità sismica delle scuole.