Dopo i gravi disagi e sacrifici post-terremoto, arriva il momento di ottenere almeno i rimborsi per le attività commerciali e produttive ascolane. Un sostegno doveroso per chi, nonostante tutto, ha provato a ripartire. A reagire. Ed ecco la corsa contro il tempo per poter ottenere questo rimborso legato alla delocalizzazione delle attività produttive e commerciali causato dall’inagibilità delle sedi, dei locali, dei negozi: le richieste dovranno essere presentate entro il prossimo 30 giugno. E quello delle delocalizzazioni di attività è un problema sentito fortemente anche ad Ascoli-città. Basti pensare che, secondo i dati comunali, solo tra fine 2017 e inizio 2018 risultavano, solo nel centro storico, almeno 18 le attività costrette a a chiudere per trasferirsi in altre sedi per inagibilità dei locali.
A regolamentare tutta la questione dei rimborsi per le attività costrette a delocalizzare le proprie sedi, a seguito dei danni subiti per il terremoto, c’è un’apposita ordinanza del commissario straordinario per il sisma, Paola De Micheli. Un provvedimento necessario per definire meglio come regolamentare la fase di concessione dei rimborsi per gli interventi di delocalizzazione temporanea delle attività produttive, industriali e artigianali con sede nei territori colpiti dagli eventi sismici e che erano ubicate in edifici risultati distrutti o gravemente danneggiati con danni non riparabili mediante interventi immediati di rafforzamento locale. Ma chi può beneficiare del rimborso delle spese legate a un trasferimento aziendale a causa del sisma? Tutti coloro che abbiano
proceduto alla delocalizzazione di attività economiche per inagibilità delle sedi operative a causa del terremoto. Più precisamente, nei casi in cui la delocalizzazione delle attività economiche che alla data degli eventi sismici fossero ubicate in edifici che “risultano oggetto di ordinanza di sgombero totale a seguito di verifica di agibilità tramite schede Aedes o Gl-Aedes e che abbiano scelto di trasferirsi in un altro edificio agibile sito nello stesso comune o all’interno del lotto di pertinenza dell’insediamento danneggiato o nelle aree immediatamente adiacenti”.
Anche le attività produttive ascolane costrette a trasferirsi, sostenendo quindi le relative spese, qualora rientrino nei parametri indicati dall’ordinanza, potranno presentare richiesta di rimborso delle spese sostenute entro il prossimo 30 giugno all’Ufficio speciale per la ricostruzione competente. La condizione essenziale è che per l’edificio di riferimento sia stata emessa ordinanza di inagibilità, a seguito di verifica con scheda Aedes, integrata da apposita perizia asseverata redatta da un professionista abilitato. Il rimborso mensile massimo ammissibile, per la durata della locazione fino al ripristino o ricostruzione dell’edificio preesistente, è pari al canone medio di locazione determinato nella perizia asseverata tenendo conto delle valutazioni di mercato. Il rimborso massimo per la realizzazione di una struttura temporanea sul lotto di pertinenza o nelle aree immediatamente adiacenti o nelle aree attrezzate poste a disposizione dalla Regione è pari al minor importo tra il costo dell’intervento ed il costo convenzionale determinato in misura di 280 euro al metro quadrato per una superficie equivalente a quella dell’edificio danneggiato. Inoltre, per gli interventi su macchinari, attrezzature ed impianti, volti a ripristinare la piena funzionalità dell’impresa, il rimborso è pari all’80% del costo indicato nella perizia asseverata, mentte per il ripristino delle scorte il rimborso è pari al 60% del valore di quelle distrutte o danneggiate. Possono essere rimborsate anche le spese sostenute per il trasloco di macchinari e attrezzature, nel limite dell’80% dei costi documentati. Le spese tecniche documentate sono in ogni caso rimborsate nel limite del 5% del costo delle opere eseguite. Sarà il presidente della giunta regionale, Ceriscioli, come vice commissario per il sisma, ad autorizzare l’erogazione dei rimborsi. La concessione dei rimborsi è subordinata al parere favorevole del Comune in ordine all’autorizzabilità dell’intervento richiesto in deroga agli strumenti urbanistici, nonché sotto il profilo ambientale e sanitario. Verranno effettuati anche i controlli finalizzati a verificare la permanenza delle attività nell’edificio in cui è stato autorizzato il trasferimento e, nel caso in cui l’Ufficio riscontri una cessazione anticipata della delocalizzazione rispetto alla durata del contratto di locazione, il vice commissario provvederà alla revoca, anche parziale del contributo già erogato e alla sua rideterminazione.
Altro passaggio importante, nell’ambito dello scenario post-sisma, quello che riguarda tutti i proprietari di edifici inagibili a causa del terremoto: è possibile richiedere l’anticipo del 20% delle spese ammesse a contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili. La misura si applica per le abitazioni con danni lievi, per quelle gravemente danneggiate e per i fabbricati ad uso produttivo. Per richiedere l’anticipo del 20% è necessario aver stipulato preventivamente una polizza fideiussoria a garanzia della concessione del contributo tra l’impresa esecutrice dei lavori e il presidente della Regione.