Il Tar boccia il canone concessorio non ricognitorio istituito dall’Arengo, annulla il regolamento appositamente approvato e ora crea qualche problema al bilancio dell’ente che, sulla scorta dello stop dei giudici amministrativi, dovrà coprire in altro modo quella voce di entrata calcolata, tra Saba ed Enel distribuzione, in oltre mezzo milione di euro all’anno. Per la precisione, sulla base degli avvisi di pagamento già inviati dall’ente, la società che si occupa della sosta avrebbe dovuto versare al Comune una somma pari a 270.570,96 euro annui, mentre per la società del settore energia elettrica la cifra da versare avrebbe dovuto essere di 282.266,50 euro all’anno. Una doppia bocciatura, dunque, con l’accoglimento dei due distinti ricorsi che l’Arengo si è trovato a dover contrastare. Due ricorsi su una questione che forse per la prima volta il Tar marchigiano si è trovato ad affrontare, dopo l’analisi di alcune precedenti sentenze in materia, e che sono stati accolti. Con l’eccezione per quel che riguarda l’aspetto dell’annullamento dell’avviso di pagamento, per il quale i giudici hanno dichiarato la non competenza per difetto di giurisdizione. A questo punto, dunque, il regolamento del canone concessorio non ricognitorio è da ritenersi, per gli effetti sui ricorrenti, annullato. Con le somme previste che non potranno più essere incassate dall’Arengo.
A stoppare la decisione dell’Arengo di attivare questo canone concessorio non ricognitorio (ribattezzato anche “tassa sui parcheggi”, per quel che riguarda la Saba), secondo quanto si può leggere dalle motivazioni delle sentenze del Tar, c’è soprattutto la questione che ha già visto altre sentenze negative, in tal senso, in altre zone italiane: per l’applicazione del canone, secondo precedenti pronunciamenti, sarebbe consentita solo nel caso di uso esclusivo del suolo pubblico e con modifiche all’utilizzo dello stesso. In altre parole, per l’Enel potrebbe essere applicato, ma di caso in caso, nel momento in cui si dovessero effettuare scavi che comportassero l’interdizione di una strada, mentre secondo i giudici è da escludere per i parcheggi, non essendoci modificazioni rispetto agli spazi per la sosta predeterminati dall’ente comunale e, come nel caso della Saba, concessi ai privati in base ad una convenzione. Tra l’altro, la Saba contestava anche il fatto di aver ricevuto dall’ente una ulteriore concessione formale, non richiesta, per l’utilizzo di quei posti che in realtà erano già assegnati in base proprio alla convenzione in essere ormai da anni. In conclusione, i ricorsi sono stati accolti dal Tar con conseguente annullamento, nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, del regolamento specifico già approvato nel 2016 in consiglio comunale.
A questo punto, come detto, l’Arengo dovrà trovare una copertura alternativa, in bilancio, per quella somma di oltre 550.000 euro (552.837,46 euro) che ora non si potrà più incassare col canone concessorio e ricognitorio. In concreto, le letterine per il pagamento erano state inoltrate alla società Ascoli reti gas (di proprietà dell’Arengo stesso) per un importo pari a 354.301,73 euro, alla Ciip spa (poi esonerata dal pagamento per normative di legge) per un importo di 258.570,15 euro, oltreché a Enel distribuzione e Saba.