Credito d’imposta per le aziende delle zone terremotate che investono

Una recente modifica normativa ha previsto l’estensione del credito d’imposta, per gli investimenti nel Mezzogiorno, alle imprese localizzate nei comuni del “cratere”, colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.

“Confartigianato è da sempre attenta alle criticità legate alle conseguenze degli eventi sismici e a sollecitare provvedimenti e misure a sostegno delle imprese che hanno subito danni – afferma la presidente del Comitato territoriale Confartigianato di Ascoli, Natascia Troli -. Abbiamo quindi accolto con grande soddisfazione la notizia relativa al provvedimento che definisce le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sugli investimenti produttivi realizzati nei comuni del cratere. L’associazione ha, infatti, sin dall’inizio sostenuto la necessità di tale misura agevolativa che consentirà alle imprese che hanno avviato dal 7 aprile 2018 programmi di investimento in beni strumentali, di fruire di tale beneficio. Questa misura, come molte altre promosse e sostenute dall’associazione, si colloca nell’attività di supporto continuo volto ad offrire alle imprese strumenti e soluzioni che contribuiscono alla loro concreta ripresa economica”.

Per il credito d’imposta gli investimenti finanziabili saranno quelli relativi a beni strumentali, come nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie, anche acquisiti mediante leasing, finalizzati alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, ovvero alla diversificazione della produzione di uno stabilimento o al cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. L’intensità massima dell’investimento e l’entità del contributo riconosciuta variano a seconda della dimensione d’impresa: per le piccole imprese l’investimento massimo è di  3 milioni di euro con un credito d’imposta del 45%, per le medie imprese 10 milioni di euro con un credito d’imposta del 35%.

È stato inoltre istituito, allo scopo di indennizzare i risparmiatori danneggiati dalle banche e loro controllate con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, un apposito Fondo che prevede l’indennizzo a specifiche categorie di “risparmiatori”, i loro “successori” e “familiari” entro il secondo grado, che hanno acquisito la titolarità dei titoli indennizzabili, se soddisfano una delle seguenti condizioni: patrimonio mobiliare di proprietà al 31 dicembre 2018 di valore inferiore a 100.000 euro, esclusi gli strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 494, della legge n.145/2018 nonché i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita; ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita.

Le domande potranno essere compilate ed inoltrate esclusivamente in via telematica, e saranno istruite secondo l’ordine di presentazione dal 22 agosto 2019 al 15 febbraio 2020.

 

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