Annullato l’affidamento della gestione della stazione sciistica di Monte Piselli alla Finori Srl. Il Tar di L’Aquila ha accolto in pieno il ricorso della Remigio Group, che al termine della gara predisposta dal Cotuge era risultata seconda in graduatoria distanziata solo di pochi decimali di punto, poi ché per i giudici del tribunale amministrativo abruzzese la società che era risultata prima doveva essere esclusa dalla gara in quanto non aveva presentato il piano economico finanziario (Pef) all’interno dell’offerta economica. Per il collegio giudicante, infatti, il Pef rappresenta uno dei requisiti essenziali «a pena di esclusione» in quanto tale clausila presente nel disciplinare di gara deve ritenersi applicabile a tutto il contenuto della busta dell’offerta economica anche se noin sottoposto a punteggio ma «deve essere comunque oggetto di verifica – si legge nella sentenza – per valutare la sostenibilità economico-finanziaria dell’offerta medesima». Pertanto, «la mancata allegazione del Pef alla offerta economica – motivano i giudici – si è tradotta nell’incompletezza dell’offerta medesima e ciò avrebbe dovuto indurre la stazione appaltante (Cotuge, ndr) a non affidare alla Società Finori Marco srl.la concessione degli impianti sciistici». Al tempo stesso, la sentenza stabilisce anche che «la presentazione del Pef è stata del tutto omessa e non poteva essere successivamente integrata, essendo esclusa ogni possibilità di soccorso istruttorio». Contestualmente, il Tar d’Abruzzo ha rigettato il ricorso incidentale con la quale la Finori Srl chiedeva l’esclusione della Remigio Group in virtù del principio di rotazione nella gestione dei beni pubblici, dal momento che la stessa socuietà aveva garantito la gestione degli imopianti dal 2011. Per i giudici, questo principio non è applicabile in quanto «il nuovo affidamento è avvenuto tramite una procedura nella quale la stazione appaltante non ha operato alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione ma è stata invece demandata al mercato l’individuazione dei concorrenti interessati a presentare la propria offerta». La sentenza del Tar di L’Aquila potrebbe essere impugnata dagli avvocati della Finori Srl presentando ricorso al Consiglio di Stato