Ecco alcuni passaggi del testo del nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri sull’emergenza Coronavirus per quel che riguarda le attività scolastiche.
“Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (le scuole superiori – ndr) adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività sia svolta tramite ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del ministro dell’istruzione del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”.
“L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza con uso obbligatorio di dispositivi di protezione salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”.
“Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia. L’ente proprietario dell’immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l’ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l’organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuni per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l’ausilio di personale qualificato e con l’obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida e procedere a pulizia e igienizzazione. Alle medesime condizioni possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati”.
“Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate o le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti”.
“Le Università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione didattica e delle attività curriculari che tengano conto delle esigenze formative e dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria. Le attività formative e curriculari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le sole attività formative e curricolari relativi al primo anno dei corsi di studio nonché quelle dei laboratori, ne rispetto delle linee guida del Ministero”.
“A beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le università e le istituzioni assicurano, laddove necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico. Le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera del decreto (ovvero universitari e attività di alta formazione artistica – ndr) non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni”.