Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha emanato poco fa l’ordinanza n. 43 del 19 novembre 2020. L’ordinanza contiene disposizioni riguardanti l’uso delle mascherine, il divieto di assembramento, l’obbligo della distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone e l’uso dei dispositivi e dei protocolli di sicurezza. Il documento contiene inoltre disposizioni sul commercio, anche su aree pubbliche, sui distributori automatici, sulla vendita per asporto, e sugli impianti termici.
Ecco il testo dell’ordinanza per quanto riguarda le disposizioni.
Articolo 1
Nel territorio regionale è fatto obbligo di rispettare rigorosamente il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, all’interno e nelle adiacenze di qualsiasi tipologia di attività e nelle aree pubbliche e private ad uso pubblico (…)
E’ fatto obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e di utilizzare correttamente i dispositivi e i protocolli di sicurezza.
Con riguardo alle abitazioni private è fortemente raccomandato di evitare assembramenti e feste.
L’uso della mascherina fuori dell’abitazione è sempre obbligatorio, con eccezione dei bambini con età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologia o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; nel caso di momentaneo e motivato abbassamento della mascherina dovrà essere sempre assicurata una distanza interpersonale minima di un metro, salvo quanto disposto dai vigenti protocolli o da misure più restrittive.
In attesa di ulteriori e specifiche indicazioni da parte del Comitato tecnico scientifico nazionale, nelle scuole di primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) sono sospese le seguenti tipologie di insegnamento a rischio elevato: educazione fisica al chiuso se non è possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di due metri, lezioni di canto e lezioni di strumento a fiato.
Articolo 2 – Disposizioni sul commercio
I clienti degli esercizi commeciali devono permanere il tempo minimo necessario per l’acquisto delle merci e devono essere sempre muniti di mascherina.
E’ vietata dopo le ore 16 la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su aree pubbliche o private aperte al pubblico. In ogni caso non è consentita la consumazione sul posto e nelle adiacenze dell’attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande.
Gli esercenti delle grandi e medie strutture di vendita avranno cura di garantire un accesso della clientela ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali e tali da garantire ai clienti la possibilità di rispettare la distanza interpersonale minima di un metro.
La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.
Articolo 3 – Commercio su aree pubbliche
Il mercato stabile e periodico che si tiene all’aperto è vietato solo nel caso in cui il Comune non applichi le disposizioni di cui al protocollo di sicurezza regionale, fermo restando il rispetto delle distanze interpersonali, del divieto di assembramento, dell’obbligo delle mascherine, nonché dell’accesso al banco da parte del cliente, che deve necessariamente avvenire uno alla volta e con il mantenimento della distanza di almeno un metro dall’altro cliente.
Articolo 4 – Distributori automatici
I distributori automatici h24 di alimenti confezionati e bevande che affacciano sulla pubblica via, nonché quelli ubicati all’interno degli esercizi commerciali anche di tipo artigianale, come definito nelle norme di settore, sono aperti dalle ore 5 alle 22 a condizione che si osservi il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina e che l’impresa provveda all’igienizzazione e alla sanificazione degli ambienti almeno due volte al giorno.
Articolo 5 – Vendita per asporto
La vendita da asporto è consentita anche senza prenotazione. L’ingresso e la permanenza nei locali da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario a scegliere e acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle disposizioni contenute nei protocolli regionali. Resta fermo il divieto di assembramento e di consumo di alimenti e bevande in prossimità dei locali stessi.
Articolo 6 – Disposizioni sugli impianti termici
L’attività di ispezione degli impianti termici (…) è sospesa fino al 31 gennaio, fatte salve eventuali situazioni di particolare pericolosità emerse dall’accertamento documentale dei rapporti di controllo dell’efficienza energetica.
Nelle disposizioni finali si dice che l’ordinanza produrrà effetti a partire dalle ore 00:00 del 21 novembre 2020.