“Apprendiamo positivamente – commenta l’assessore alla ricostruzione, Guido Castelli – che, con sentenza n. 1091 del 27 gennaio 2021 il TAR Lazio, Roma, ha annullato l’art.2 dell’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.614 del 12.11.2019 nella parte in cui limita la concessione del contributo forfettario mensile – sostitutivo del contributo per l’autonoma sistemazione di cui all’articolo 3 dell’ordinanza n. 388/2016 e dell’ordinanza n. 408/2016 – nell’ipotesi di acquisto di una nuova unità immobiliare esclusivamente a coloro che entro dodici mesi dalla pubblicazione dell’ordinanza stipulino un contratto preliminare o definitivo di compravendita di una unità immobiliare idonea all’uso ovvero provvedano a far realizzare una unità immobiliare sulla base di titolo abilitativo a costruire all’interno del Comune di residenza o nei Comuni confinanti e comunque ricadenti all’interno del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189/2016, senza considerare la posizione, invece, di chi abbia realizzato i medesimi presupposti precedentemente al 12.11.2019. Ad avviso del TAR Lazio, nel momento in cui l’ordinanza n.614/2019 ha ritenuto di riconoscere il mantenimento di un contributo “forfettario”, seppur per un periodo temporale limitato, a chi si si sia attivato per reperire, autonomamente e a proprie spese, una soluzione abitativa avente carattere di stabilità entro 12 mesi dalla sua emanazione, non appare ragionevole la scelta effettuata dal Capo Dipartimento della Protezione Civile di non ammettere al contributo chi, come i ricorrenti residenti nel Comune di Macerata, si sia prontamente attivato per reperire una stabile soluzione abitativa pochi mesi prima della pubblicazione dell’ordinanza n. 614/2019”. “La circostanza assume particolare rilevanza – spiega l’assessore Castelli – stante l’efficacia erga omnes degli effetti del disposto annullamento in ragione della natura dell’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile. Si tratta, infatti, di atto avente natura sostanziale di regolamento, ovvero è generale e astratta, rivolgendosi a tutti i soggetti, non determinabili a priori né a posteriori. Ne consegue che – come statuito anche dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2679/2020 resa tra il Comune di Ascoli Piceno e il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 – in ragione della natura indivisibile degli effetti dell’ordinanza la pronuncia di annullamento non si limita a produrre effetti nei confronti delle sole parti del giudizio, ma si estende necessariamente erga omnes”.