aula_scuola_generica maturitàIl presidente della Regione Francesco Acquaroli e l’assessore all’Istruzione Giorgia Latini scrivono al Ministero dell’Istruzione, al Sottosegretario all’Istruzione e all’Ufficio scolastico regionale per un chiarimento su alcune note partite proprio da quest’ultimo e dirette al Coordinamento Comitati Guariti da Covid-19 e riferite ad insegnanti e personale scolastico. “La questione – spiegano il presidente Acquaroli e l’assessore Latini – riguarda principalmente la gestione del personale scolastico con green pass ottenuto dopo la guarigione e la scadenza dei termini dell’obbligo vaccinale. Secondo l’interpretazione dell’USR, che noi contestiamo, tale personale risulterà inadempiente trascorsi 90 giorni dalla data di certificazione di positività, nel caso in cui non abbia ricevuto alcuna dose di vaccino o nel caso in cui abbia contratto l’infezione entro 14 giorni dalla somministrazione di una dose di vaccino. Nel caso di personale che abbia concluso il ciclo vaccinale primario, l’inadempienza scatterebbe decorsi 120 giorni. Questa interpretazione è restrittiva rispetto alle norme nazionali vigenti e non trova riscontro nell’impianto legislativo che non prevede tali obblighi tassativi, ad esempio entro i 90 giorni. In questo modo vengono inasprite le misure ben oltre le prescrizioni di legge. Va ricordato che gli insegnanti rischiano di essere sospesi e assegnati ad altra mansione. Siamo ormai abituati a questo atteggiamento ma non possiamo accettarlo”.  La richiesta dunque è quella di “riconsiderare le posizioni che sono state rappresentate dal Coordinamento”, supportate da un’ampia bibliografia scientifica e normativa. Infatti, dai documenti e dalle note prodotte dall’Ufficio scolastico regionale e quelle del Capo di Gabinetto del Ministero della Salute risultano incongruenze con la normativa vigente che rischiano di danneggiare gli insegnanti guariti da Covid. “Non risulta – proseguono presidente e assessore nella lettera – che sia stata né abrogata né modificata la Circolare Ministeriale nr. 32884 del 21 luglio 2021 secondo cui ‘è possibile considerare la somministrazione di un’unica dose di vaccino nei soggetti con pregresso contagio da Covid-19 (decorso in maniera sintomatica od asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i sei mesi dalla stessa e comunque non oltre i dodici mesi dalla guarigione'”. Di qui la richiesta di un confronto affinché vengano assunte urgentemente “nuove determinazioni”. “Questa interpretazione, oltre le norme – scrivono Acquaroli e Latini – risulta infatti lesiva dei soggetti guariti che, nel caso specifico, prestano il loro servizio all’interno di un istituto scolastico”.

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