vallata TrontoLa segreteria provinciale di Ascoli dell’organizzazione sindacale Ugl, attraverso un comunicato, rende noto che “Il 7 maggio 2024 sono state depositate dalla Corte di giustizia tributaria di Ascoli  41 sentenze di accoglimento dei ricorsi di annullamento delle cartelle esattoriali della tassa di bonifica. Il giudice monocratico Aldo Manfredi (Riforma da composizione collegiale a composizione monocratica) nell’accogliere i ricorsi e cassare le Cartelle Esattoriali di Bonifica così motiva: “La sussistenza di un concreto beneficio per  i singoli fondi che legittimi la imposizione della partecipazione del Privato alle spese di Bonifica non può essere presunto e genericamente dedotto dall’intervento zonale. E’ necessario indicare quali lavori incidenti positivamente sul valore dell’immobile soggetto a contributo siano stati effettuati a dimostrazione del rapporto causale tra intervento ed incremento di valore (Cassazione sezioni unite n. 8960/96). L’imposizione si giustifica solo se in concreto vi sia stato beneficio patrimoniale che l’ente deve provare. La soddisfazione di interessi di carattere generale è già presidiata e garantita dalla tassazione dello Stato e degli Enti territoriali sui singoli fondi cui il Consorzio è finanziato ed il rilievo dei ricorrenti circa il fatto che il Consorzio non ha effettuato alcun intervento specifico nelle zone ove sono ubicati i terreni soggetti alla pretesa contribuzione non è stato neppure contestato dai resistenti. Inoltre il perimetro di contribuenza non è stato adottato e comunque esso consiste non già con il comprensorio di attività del Consorzio, ma individua l’area specifica che gode o godrà dei benefici delle opere realizzate o realizzande e che sola potrà essere sottoposta a contribuzione proprio in forza del vantaggio ricevuto o ottenibile in concreto. Non vi è prova quindi che siano state realizzate opere che possano avere arrecato beneficio e vantaggio diretto ed immediato per l’immobile del contribuente ed in tal senso va richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 10/10/2018 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 23 legge Calabria n. 11/03 nella parte in cui prevede che il Contributo Consortile di Bonifica sia dovuto indipendentemente dal beneficio fondiario”. “Queste sentenze plastiche – scrive la Ugl –  consolidano la linea della Corte di Giustizia Tributaria di Ascoli Piceno a favore di cittadini, agricoltori, terremotati contro la impropria tassa del Consorzio Bonifica Marche. Emerge in maniera chiara la vessazione del Consorzio Bonifica Marche sul cittadino, l’agricoltore, il terremotato. I cittadini, gli agricoltori, i terremotati, chiedono giustizia tributaria e vogliono essere trattati con dignità e diritti. Sono parte lesa”.

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