Nuovo provvedimento, ennesimo paradosso. Basta leggere con attenzione la circolare per l’attuazione della nuova zona franca per i territori colpiti dal terremoto, Ascoli inclusa, per capire che chi insedierà nel capoluogo piceno entro dicembre una nuova attività (magari con sede centrale a Milano o altrove) potrà usufruire automaticamente di tutte le agevolazioni previste per due anni senza dover dimostrare il calo di fatturato dovuto al sisma. Al pari di chi ha aperto dopo settembre 2015. Chi, invece, si trova sul territorio da sempre – o comunque già durante il sisma – dovrà dimostrare di aver subito un calo di almeno il 25% dei fatturati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’ennesima beffa, dunque, per chi magari ha subito danni indiretti, come moltissime attività commerciali ascolane, ma magari con calo di incassi inferiore a quel 25% stabilito dal decreto. Insomma, e qui sta il paradosso, chi ha vissuto i disagi indiretti del terremoto ma non rientra nei parametri di questo famigerato del 25% dovrà tranquillamente continuare a pagare tasse e non avrà alcuna agevolazione, mentre chi aprirà un’attività entro il 31 dicembre potrà ottenere tutti i benefici senza dover dimostrare nulla. E se questo può essere considerato, da un certo punto di vista, un possibile incentivo ad investire sul territorio, è anche vero che in questo modo potrebbe scatenarsi una corsa alla chiusura delle attività in essere per poi riaprire con nuove società…
L’ennesimo paradosso legato alle procedure post-sisma affiora, nella circolare per la zona franca, all’articolo 4 e sancisce il fatto che tutte le imprese nate dopo il primo settembre 2015 saranno esonerate dal requisito del calo di incassi del 25%. Questo perché non è possibile fare un raffronto con l’anno precedente al terremoto. E in tal senso, tutte le aziende che apriranno entro il 31 dicembre 2017 – come specificato – saranno automaticamente beneficiarie delle agevolazioni senza dover dimostrare o produrre nulla. L’articolo 1, infatti, spiega che “alle imprese che svolgono la propria attività o che la avviano entro il 31 dicembre 2017 nella zona franca urbana sono riconosciute le agevolazioni fiscali e contributive”. Poi l’articolo 4 spiega che “le imprese e i titolari di reddito da lavoro autonomo, ai fini dell’accesso alle agevolazioni fiscali e contributive, devono dimostrare di aver subito, a causa degli eventi sismici, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento…” ma più avanti aggiunge che “il predetto requisito per l’accesso alle agevolazioni non si applica ai soggetti che hanno avviato l’attività in data successiva al 1° settembre 2015”. E, quindi a tutti coloro che apriranno l’attività solo ora e comunque entro dicembre.