sciovia MontepiselliSi pronunceranno nell’arco di pochi giorni i giudici del Tar di L’Aquila chiamati a dirimere la controversa questione della gestione degli impianti della stazione sciistica di Monte Piselli dopo che la seconda classificata nella gara indetta dal Cotuge, la Remigio Group, ha presentato il ricorso chiedendo l’annullamento dell’affidamento della gestione alla Finori Srl che si era aggiudicata la gara. Lo scorso 8 aprile, dopo un primo rinvio all’inizio di Marzo a seguito dell’emergenza coronavirus, l’udienza si è tenuta nel rispetto della normativa per il contenimento dei contagi e quindi senza la possibilità di poter svolgere il dibattimento in aula ma è stata data la possibilità alle parti di presentare per via telematica i motivi del ricorso, le deduzioni e le controdeduzioni.  Nel chiedere l’annullamento della gara, gli avvocati difensori della Remigio Group hanno sostenuto che siano state compiute delle irregolarità durante la gara evidenziando tra i motivi principali  la mancata presentazione da parte della società risultata poi vincitrice del Piano economico finanziario (Pef). Fatto questo, ritenuto dai ricorrenti motivo di esclusione tanto più il Cotuge avrebbe adottato un soccorso istruttorio che non sarebbe consentito dalla legge dando la possibilità alla Finori Srl di fornire in un secondo momento il documento contabile. Per tutta risposta, i legali della Finori Srl hanno sostenuto la tesi che, stando a quanto riportato sul bando di gara, la mancata presentazione del Pef non fosse ritenuta motivo di esclusione e, al tempo stesso, hanno evidenziato che in virtù del principio di rotazione nella gestione dei beni pubblici, la Remigio Group sarebbe dovuta essere esclusa dalla gara in quanto aveva ottenuto la gestione della stazioni sciistica nelle ultime stagioni. Gli avvocati del Cotuge, invece, ritengono che la procedura seguita sia stata legittima così come legittimo il soccorso istruttorio in quanto il Pef non era oggetto di valutazione.

Il 17 dicembre dello scorso anno, il presidente del Tar aveva concesso la sospensiva immediata dell’efficacia del provvedimento di affidamento della gestione in attesa della decisione del collegio giudicante sull’istanza cautelare che a distanza di quasi un mese, il 15 gennaio, ritenne di dover concedere la sospensiva in quanto «l’aggiudicataria (Finori Srl, ndr) non ha allegato il Piano economico finanziario che era un documento da inserire, a pena d’esclusione, nella busta C dell’offerta economica» ovvero «un elemento essenziale dell’offerta, necessario per le valutazioni circa la convenienza dell’affare per il concorrente». I giudici hanno inoltre ritenuto che la domanda di sospensiva dovesse essere accolta in quanto «devono ritenersi sussistenti i danni gravi e irreparabili lamentati dalla parte ricorrente (Remigio Group, ndr). Ora, si attende la sentenza dei giudici del tribunale amministrativo abruzzese.

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Vice direttore della Gazzetta di Ascoli - Giornalista

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