regione marcheEcco l’ordinanza della Regione Marche, annunciata dal presidente Acquaroli, che prevede provvedimenti per tamponare l’emergenza Coronavirus su tutto il territorio marchigiano a partire dalla mezzanotte.

Il testo integrale:

Articolo 1

Misure per il potenziamento della didattica digitale integrata nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, adottano con il ricorso alle misure di flessibilità organizzativa, di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, per una quota non inferiore al 50% la didattica digitale integrata, in tutte le classi del ciclo in modalità alternata alla didattica in presenza con l’esclusione delle classi prime e seconde di ogni tipologia di indirizzo e/o articolazione.

Rimane fermo per gli alunni con bisogni educativi speciali, gli alunni con disabilità, gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione e gli alunni frequentanti le scuole carcerarie, quanto previsto dalle “Linee guida per la didattica digitale integrata”, adottate con Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020.

La proporzionalità e l’adeguatezza delle misure adottate saranno garantite attraverso le previste riunioni periodiche del Tavolo Regionale Operativo delle Marche costituito ai sensi del D.M. n. 39 del 26.06.2020 in conformità a quanto previsto dal D.P.C.M. 18.10.2020.

Articolo 2

Misure per attività economiche

Ad integrazione di quanto già previsto nel protocollo  operativo  per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell’emergenza covid-19 per le attività di Commercio in sede fissa di cui alla DGR 565/2020 , per i centri commerciali e similari compreso grandi strutture di vendita, outlet, mail di cui alla legge regionale 27/2009 e al  regolamento regionale 1/2015 si applicano le ulteriori disposizioni di cui all’allegato 1 alla presente ordinanza ferma restando la vigenza per le singole attività commerciali, di servizio, di somministrazione e ristorazione localizzate all’interno, delle specifiche linee guida approvate dalla regione Marche;

le attività di cui al comma 1, entro 3 giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, hanno l’obbligo di adeguare il proprio protocollo di sicurezza anti contagio covid-19 alle nuove disposizioni.

 

Articolo 3

Misure anti-assembramento

Ai fini del contenimento della diffusione del Covid 19 e per evitare assembramenti di persone:

è vietato il consumo nell’arco della intera giornata nelle adiacenze delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (quali bar, ristoranti, enoteche, pizzerie, trattorie, gelaterie, rosticcerie, chioschi, paninerie, piadinerie, automezzi e banchi attrezzati alla somministrazione, circoli ed associazioni private, distributori automatici di alimenti e bevande e di somministrazione, ecc) quando questo provoca assembramento;

è sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico e nei mercati.

 

Articolo 4

Misure di contrasto a fenomeni sociali a rischio contagio

Le attività di sale bingo e sale giochi sono consentite dalle ore 8.00 alle ore 21.00 nel rispetto delle Linee guida approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 203 del 15 giugno 2020.

 

Articolo 5

Trasporto pubblico locale automobilistico regionale

Sui mezzi adibiti a trasporto pubblico locale automobilistico urbano ed extraurbano, nonché sui servizi sostitutivi ferroviari mediante autobus, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 60% dei posti previsti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi. E’ fatta salva la possibilità di raggiungere un coefficiente di riempimento pari al 100% dei posti consentiti dalla carta di circolazione per gli autobus per cui non sono dalla stessa ammessi posti in piedi.

Ogni variazione sull’organizzazione delle entrate e delle uscite da scuola, inerente orari e quantità di studenti che abbia effetti sulla domanda potenziale di mobilità, andrà preventivamente comunicata ai soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale.

Sono revocate le disposizioni delle precedenti ordinanze regionali inerenti il trasporto pubblico passeggeri, laddove in contrasto con le disposizioni di cui al presente atto.

 

Articolo 6

Altri servizi di trasporto passeggeri e trasporto privato

Per i servizi di trasporto non di linea e gli altri servizi di trasporto passeggeri, effettuati con autobus o unità di navigazione, ovvero per servizi di linea svolti con veicoli, solitamente destinati a taxi o NCC con max. 9 posti, e per il trasporto privato, trovano applicazione le disposizioni espressamente individuate dai provvedimenti statali.

Sono revocate le disposizioni delle precedenti ordinanze regionali inerenti il trasporto passeggeri, laddove in contrasto con le disposizioni di cui al presente atto.

 

Articolo 7

Attività sportive

L’attività svolta presso le palestre è consentita nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, senza alcun assembramento e nel rispetto delle Linee Guida settoriali di cui all’allegato 9 al DPCM 07 agosto 2020 e delle integrazioni alle stesse di cui all’allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

 

Articolo 8

Regole di distanziamento

Si raccomanda la stretta osservanza alle disposizioni contenute nelle norme di cui all’ art.1, comma 8 DL 33/2020, art. 1, comma 1 DPCM 13/10/2020, art. 1, comma 2 DPCM 13/10/2020.

 

Articolo 9

Sanzioni

Ai sensi dell’art. 4 D.L. 19/2020, modificato in sede di conversione dalla Legge 22 maggio 2020 n. 3, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di 400, ove non già previsto dalla normativa statale.

All’irrogazione della sanzione si provvede ai sensi dell’art. 3 della L.R. 33/1998.

 

Articolo 10

Disposizioni finali

La presente ordinanza produce effetti dalle ore 00:00 del 23 ottobre 2020.

Le disposizioni di cui all’articolo 5, decorrono dalla mezzanotte del quarto giorno successivo alla comunicazione da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale, dell’avvenuta applicazione delle disposizioni sulla didattica digitale integrata di cui alla presente ordinanza.

 

Allegato 1

Misure integrative per la prevenzione del contagio da covid-19 per i Centri Commerciali e similari (come Grande distribuzione, Open mail, Outlet).

 

Nella Regione Marche continua ad essere  consentita  l’apertura al pubblico in tutti i giorni della settimana,  dei centri commerciali, e similari  come Grande distribuzione, Open mail, Outlet (di seguito definiti solo come  centri commerciali)  e di tutti gli esercizi commerciali, artigianali , servizi  al loro interno, con esclusione delle attività localizzate in aree o spazi aperti al pubblico in cui è vietato o interdetto l’accesso ai sensi delle disposizioni in vigore, nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sanitaria, con particolare riferimento alle misure di sanificazione e igienizzazione dei locali, dispositivi di protezione individuale per i lavoratori e distanziamento interpersonale.

Tutte le attività che sono localizzate all’interno dei centri commerciali   e similari devono rispettare le linee guida ed i protocolli di sicurezza approvati ed in vigore nella regione Marche e le misure specifiche adottate per il proprio settore in tema di sicurezza sanitaria.

Relativamente al commercio in sede fissa si fa riferimento all’obbligo di rispettare le disposizioni contenute nella DGR 565/2020 e successive integrazioni.

Nello specifico per quanto riguarda i centri commerciali si riportano le disposizioni previste nel protocollo di cui alla sopracitata dgr ulteriormente integrate:

Le disposizioni ivi contenute si applicano in quanto compatibili a tutte le attività che sono localizzate all’interno di un centro commerciale o similare.

Di norma tutti gli aspetti gestionali comuni del centro commerciale sono demandati ad un organismo di gestione che ha ad oggetto la prestazione di tutti i servizi relativi al funzionamento della struttura stessa ( come ad esempio la gestione dei servizi di pulizia delle parti comuni, la comunicazione unitaria verso l’esterno (stampa, web, social, ma anche Enti e Istituzioni), nonché la direzione ed il coordinamento di dette attività da parte delle imprese fornitrici dei vari servizi necessari alla gestione ed alla operatività della Struttura nel suo complesso. Ne consegue che detti organismi di gestione sono all’uopo demandati, alla gestione legata all’emergenza COVID_ 19.

PARCHEGGI

Segnalazione dei percorsi e dei varchi dedicati di ingresso e di uscita al centro commerciale con relativa segnaletica orizzontale e verticale.

Particolare attenzione verrà data alla gestione dei parcheggi interrati e/o multipiano prevedendo appositi percorsi sicuri che dovranno essere indicati con manifesti anche multilingue ai clienti consumatori.

INGRESSI/USCITE

Organizzazione dei varchi di accesso agli spazi commerciali in modo da garantire una distribuzione ottimale dei flussi in entrata e in uscita. Al fine di evitare assembramenti di persone i varchi di accesso agli spazi commerciali devono essere organizzati mediante l’utilizzo di personale addetto in modo da garantire una distribuzione ottimale dei flussi in entrata e in uscita, assicurando sempre il distanziamento interpersonale di almeno un metro, anche con eventuale riduzione delle porte di accesso utilizzabili, per consentire il controllo da parte del personale della sicurezza su ciascuna porta

Eventuale riduzione, in base alla configurazione della struttura commerciale e/o open mall e/o outlet, delle porte di accesso per consentire la presenza di guardie di sicurezza su ciascuna porta. L’ingresso verrà dotato di dispenser con soluzioni idroalcoliche.

Al fine di rispettare le norme di sicurezza antincendio, queste porte “temporaneamente chiuse” per gli ingressi non saranno bloccate così da poter essere utilizzate in caso di evacuazione al fine di rispettare le norme di sicurezza come imposto dal piano di emergenza ed evacuazione di cui ogni struttura è dotata.

Filtro su ingressi autorizzati con conteggio dei flussi per garantire il distanziamento sociale e il numero di ingressi massimi autorizzati

Conteggio dei flussi in entrata e in uscita garantendo il rispetto della soglia massima “autorizzata”; allo stesso modo andranno monitorati gli accessi alle superfici alimentari e, più in generale, agli esercizi commerciali presenti.

Nel rispetto del diritto della privacy, possibilità di visualizzare, spesso attraverso monitor o altre applicazioni già esistenti, il numero medio dei visitatori presenti.

CLIENTI

Obbligo per i clienti di indossare le mascherine per potere accedere all’interno del centro commerciale e/o degli open mall e/o degli outlet, in questo caso non sarà permesso l’ingresso. I clienti devono indossare le mascherine per tutto il tempo di permanenza nel centro commerciale, ad eccezione dei momenti di fruizione dei servizi incompatibili con il loro utilizzo (es. ristorazione, trattamenti estetici al viso).

E’ fatto divieto ai clienti di consumare alimenti e bevande in forma itinerante nelle aree comuni del centro commerciale al di fuori degli spazi destinati alle attività di ristorazione o somministrazione per cui dovranno essere rigorosamente applicate le previsioni di cui alle linee guida/protocolli di sicurezza regionale somministrazione di alimenti e bevande .

I clienti devono essere sottoposti alla misura della temperatura corporea (attraverso scanner manuale o altre tecnologie predisposti dalla società di gestione) che dovrà risultare inferiore ai 37,5 gradi, e/o comunque a quella stabiliti da organi ed autorità competenti. In caso di temperatura superiore a quella normativamente prevista, non sarà permesso l’ingresso nella struttura commerciale e/o degli open mall e/o degli outlet.

PERCORSI ESTERNI

Installazione in prossimità dei varchi di accesso di percorsi obbligati con segnaletica a pavimento per garantire le distanze di sicurezza (minimo 1 Mt.) in caso di code in ingresso.

Esposizione obbligatoria sui percorsi di ingresso di segnaletiche che spieghino ai clienti tutte le disposizioni di sicurezza adottate e le indicazioni sul comportamento da tenere all’interno degli spazi commerciali. Le medesime informazioni verranno riportate all’ingresso di ogni punto vendita interno.

Ingresso fornitori e corrieri si applicano quanto già previsto nel protocollo di cui alla dgr sopracitata sul commercio in sede fissa . Tuttavia l’ingresso sarà ammesso solo in fase di chiusura del centro commerciale o in orari prestabiliti e in ogni caso sarà garantito il distanziamento sociale e controllato l’utilizzo dei dispositivi di protezione. Le aree di scarico merci saranno vigilate, ovvero ridotte, ovvero presidiate dal personale di vigilanza ove possibile, anche con l’ausilio delle tecnologie oggi disponibili (TVCC e sbarre automatiche). Il personale dei corrieri verrà invitato a restare nel veicolo sino al suo turno di scarico.

PERCORSI INTERNI

Verranno laddove necessario, definiti dei percorsi interni alle gallerie, di flusso verso tutti in negozi, incluso l’ipermercato, indicati con segnaletica adesiva a pavimento, per limitare al massimo gli incroci di persone e gestire con maggiore facilità il mantenimento delle distanze di sicurezza.

Ogni punto vendita rispetterà le regole di accesso previste nel presente protocollo al fine di evitare code ed assembramenti e rispettare la distanza interpersonale. Anche per questi esercizi può essere prevista l’utilizzo di apposita segnaletica, individuati gli spazi di attesa, garantendo la distanza interpersonale.

Verrà predisposta apposita segnaletica interna volta ad illustrare le disposizioni di sicurezza adottate e il comportamento da tenere

Trasmissione regolare di messaggi audio e video ove possibile all’interno che ricordino le disposizioni di sicurezza da adottare

SERVIZI IGIENICI – ASCENSORI – RAMPE E SCALE MOBILI – CHIOSCHI

Sarà fissato un numero massimo di presenze contemporanee all’interno dei bagni (comunicato con appositi pannelli informativi all’esterno) che sarà controllato periodicamente dal personale di sicurezza preposto.

Ove possibile, gli ascensori saranno dedicati solo ai clienti con disabilità motoria (comunicato con appositi pannelli informativi all’esterno) che sarà controllato periodicamente dal personale di sicurezza preposto.

Le rampe e le scale mobili saranno dotati di segnaletica indicante il distanziamento di un metro.

I chioschi saranno gestiti dall’operatore garantendo il rispetto delle normative relative alla sanificazione e distanziamento sociale

Nel rispetto del protocollo di cui alla citata dgr 565/2020 Deve essere assicurata una frequente igienizzazione dei bagni. Nei bagni devono essere sempre disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani. Si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e copri water monouso

DISTANZIAMENTO SOCIALE NELLE PARTI COMUNI

Per garantire il distanziamento sociale all’interno degli spazi comuni, sarà predisposto un accurato piano di comunicazione agli ingressi e all’interno su canali fisici e digitali per informare i clienti.

Il personale di sicurezza preposto aiuterà i clienti a rispettare le seguenti indicazioni.

I singoli retailer informeranno con adeguata comunicazione la capacità ricettiva del punto di vendita/attività e gestiranno i clienti in rispetto della normativa.

Ogni centro commerciale deve regolare l’afflusso nelle aree comuni (corridoi, bagni, piazzali interni, etc.) al fine di mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro sia negli spazi comuni mentre nei negozi si applica quanto previsto nella DGR 565/202°. In ogni caso deve essere garantito il conteggio dei flussi in entrata e in uscita assicurando il rispetto della soglia massima “autorizzata“; allo stesso modo andranno monitorati gli accessi alle superfici alimentari e, più in generale, agli esercizi commerciali presenti nel centro.

 

SANIFICAZIONE

L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, delle aree comuni (reception) e di svago (es sale fumatori), anche nel rispetto delle procedure di igiene già adottate ai sensi delle specifiche normative di settore.

L’azienda garantisce la pulizia e la sanificazione a fine turno delle superfici di contatto “comuni, delle attrezzature/strumentazioni di lavoro e delle tastiere, schermi touch, mouse (casse, dispositivi digitali di prenotazione o pagamento) sia negli uffici, sia nei reparti produttivi, sia nei locali di vendita.

 

DISPOSIZIONI GENERALI

Ogni centro commerciale deve regolare l’afflusso nelle aree comuni (corridoi, bagni, piazzali interni, etc.), non superiore al rapporto di 1 persona ogni 10 mq di SLP. In ogni caso, occorre prevedere una superficie minima di 10m2 a persona (con riferimento alla SLP – superficie lorda di pavimento.

Nei soli centri commerciali all’aperto con superficie superiore a 5.500 mq, le presenze dovranno essere non superiori al rapporto di 1 persona ogni 8 mq di SLP.

Gestori, lavoratori titolari non devono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C.

Deve essere data ampia disponibilità e accessibilità a sistemi e prodotti per l’igienizzazione delle mani (preferibilmente dispenser a induzione automatica). Detti sistemi devono essere disponibili sia per il personale, sia per i clienti, in particolare all’ingresso e all’uscita del centro commerciale, presso i bagni, all’ingresso dei singoli esercizi e attività.

Ferma restando la responsabilità dei singoli punti vendita nel contingentare la presenza presso i propri spazi in base alle dimensioni e caratteristiche del locale e nel rispetto della normativa vigente, le eventuali code che potranno formarsi all’esterno di ciascun punto vendita sono regolate attraverso apposita segnaletica a terra, garantendo la distanza interpersonale.

Tutti i lavoratori del centro commerciale, compreso il personale di vigilanza e sicurezza, devono indossare mascherine per tutto il tempo di svolgimento del proprio lavoro, nonché guanti di protezione in base alla tipologia di attività e secondo le disposizioni del centro commerciale.

Le persone conviventi (e in generale le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale) possono stare a una distanza inferiore da quella indicata per gli altri clienti; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

L’uso di eventuali panchine o sedute deve essere limitato con segnaletica ben visibile ed eventuale interdizione totale o parziale tramite appositi sistemi (ad esempio nastri), in modo da garantire sempre il distanziamento.

L’accesso ai centri commerciali da parte delle persone esonerate dall’obbligo di indossare mascherine ai sensi delle disposizioni vigenti è consentito esclusivamente previa esibizione di certificato medico.

Il personale di sicurezza preposto aiuta i clienti a rispettare le indicazioni e le norme di comportamento.

Deve essere effettuata l’igienizzazione almeno due volte al giorno e sanificazione quotidiana delle superfici sensibili e igienizzazione continua di qualsiasi oggetto utilizzato dai clienti.

I singoli negozi e attività sono responsabili della sanificazione e igienizzazione dei propri spazi all’interno del centro commerciale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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