Negli ultimi mesi sono emerse alcune questioni relative al riconoscimento del Contributo di Autonoma Sistemazione (Cas) a beneficiari alloggiati presso immobili di proprietà pubblica (Comune, ERAP, altri). È il caso in cui il nucleo familiare abbia reperito autonomamente un immobile (a prescindere dalla natura della proprietà), dietro corresponsione di un canone determinato a prezzi di mercato (e non agevolato). In tal caso il Cas potrà essere riconosciuto, sempre che il soggetto pubblico (Comune, ERAP, altri) non abbia individuato a priori strutture pubbliche da assegnare ai nuclei familiari privi di abitazione, comportandosi quindi al pari di qualunque soggetto privato che offre un immobile sul mercato. «Insieme alla dottoressa Silvia Moroni della Protezione Civile regionale abbiamo profuso il massimo impegno per trovare una soluzione al problema – spiega l’assessore alla ricostruzione Guido Castelli – Si tratta di un provvedimento necessario per venire incontro ai bisogni dei cittadini terremotati che hanno subito il grande disagio di dover abbandonare la propria abitazione». Nel caso in cui sia stato assegnato un alloggio su iniziativa di parte pubblica non può essere riconosciuto il Cas, in quanto l’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n.394/206 elenca le misure di assistenza abitativa (fra loro alternative, non cumulative), precisando “l’ospitalità presso strutture pubbliche all’uopo individuate”, con la conseguenza che tale misura esclude di per sé il riconoscimento del CAS. In ragione del disagio abitativo subito ed al fine di non creare disparità di trattamento con i beneficiari delle Strutture abitative emergenziali (Sae) assegnate dai Comuni, si riconosce il rimborso dei canoni di locazione agevolati eventualmente corrisposti dai nuclei familiari assegnatari di alloggi di proprietà pubblica, evitando che questi sostengano spese per usufruire dell’alloggio alternativo.