Sul fronte del riscaldamento, la Regione Marche ha divulgato le indicazioni dell’Enea per tagliare i consumi in attuazione del Piano nazionale dei consumi di gas naturale.
Il documento, rivolto al cittadino che si trova nelle condizioni di dover applicare quanto stabilito dal decreto, contiene le indicazioni essenziali per una corretta gestione degli impianti di riscaldamento domestici. In particolare sono incluse: Indicazioni per l’accensione e lo spegnimento dell’impianto all’inizio e alla fine della stagione di riscaldamento; Indicazioni sulla regolazione della temperatura di mandata degli impianti di riscaldamento; Indicazioni per la regolazione della temperatura dell’acqua calda sanitaria; Indicazioni per l’impostazione degli orari di accensione degli impianti di riscaldamento; Indicazioni sui corretti comportamenti quotidiani e su modalità e tempi per garantire il necessario ricambio d’aria negli ambienti climatizzati.
Tra le prescrizioni per la stagione invernale 2022-2023, si prevede la riduzione di 15 giorni e di un’ora al giorno, quindi con l’attivazione degli impianti di riscaldamento alimentati da gas metano ridotta di 15 giorni complessivi e di un’ora al giorno rispetto a quanto stabilito in precedenza per ogni zona climatica. L’accensione degli impianti sarà quindi consentita, con determinati limiti in base alle zone. Nel comune di Ascoli, che rientra nella zona D, si potranno accendere gli impianti di riscaldamento dall’8 novembre al 7 aprile per un massimo di 11 ore al giorno.
Le limitazioni non si applicano agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali; agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido; agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili; agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
Le limitazioni con riferimento alla sola durata giornaliera non si applicano a: edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività; impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 4, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell’acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti; impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell’arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2; edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili in base al decreto legislativo 8 novembre.