Foto stampa (6)La polizia di Stato, nella persona del Questore Simonelli, su segnalazione della Compagnia carabinieri di San Benedetto, ha emesso 3 nuovi provvedimenti di Daspo urbano. “I provvedimenti, emanati come detto su informativa della Compagnia carabinieri, – si legge in un comunicato della Questura – si riferiscono a fatti occorsi durante la notte del 31 ottobre scorso nei pressi di un esercizio pubblico ubicato nel centro di San Benedetto. In tale occasione avvenivano gravi disordini che si concretizzavano in una rapina aggravata e da lesioni personali ai danni di un avventore. Per i 3  giovani destinatari dei citati provvedimenti, oltre alle conseguenze penali del loro comportamento, è scattato il “Daspo urbano”. I provvedimenti sono stati adottati dal questore di Ascoli, Giuseppe Simonelli, per 6 anni complessivi. Nel periodo di valenza dei citati provvedimenti, i giovani non potranno accedere o stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici ubicati nel comune di San Benedetto dalle ore 20 alle ore 6 di ogni giorno. La violazione a tale divieto (D.A.C.Ur.), è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro.

Come noto, Il Daspo Urbano (D.A.C.Ur.) è stato introdotto dall’art. 13-bis commi 1, 1-bis e 1-ter del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 conv. con mod. in L. 18 aprile 2017 n. 48, modificato dall’art. 11 del D. L. 21 ottobre 2020 n.130 conv. con mod. in L. 18 dicembre 2020 n.173,  ed è una misura di prevenzione: “Nei confronti delle persone denunciate negli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell’articolo 604-ter del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l’interessato si associa, specificamente indicati. 1-ter. In ogni caso, la misura disposta dal Questore, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, ricomprende anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali è vietato l’accesso.

 

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