cabina coordinamento castelli (1)Un miliardo e mezzo per la ricostruzione post sisma 2016, stabilizzazione del personale, nuovi termini per la presentazione dei progetti, milestone definite per la ricostruzione pubblica, novità per il Cas e le Sae, ulteriori miglioramenti del Testo unico della ricostruzione privata. Queste le principali novità presentate in conferenza stampa oggi dal Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli. Novità che fanno riferimento a norme previste nella legge di Bilancio, in fase di approvazione, e alle decisioni assunte nelle ultime Cabine di coordinamento. Il Commissario Guido Castelli ha dichiarato: “La ricostruzione sta facendo registrare un cambio di passo,
anche grazie all’ottima collaborazione con le Regioni e al costante ascolto e confronto con i territori. Il Parlamento sta per confermare in Manovra la destinazione delle risorse tese a stabilizzare, grazie alle nostre proposte accolte nel DL 3, 359 dipendenti pubblici negli uffici regionali e comunali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria: valide risorse che da anni sono impegnate nella ricostruzione”. Castelli spiega inoltre che “le decisioni assunte nell’ultima Cabina di coordinamento e relative alle scadenze sono il frutto della volontà di chiudere con la fase delle progettazioni e cambiare paradigma. Dopo una lunga fase giustamente dedicata al deposito dei progetti, ora il momento di concentrarsi sempre più sull’accelerazione del percorso di ricostruzione. A questo proposito ricordo che per l’anno prossimo è
previsto l’affidamento dei lavori per circa 1500 opere pubbliche, per un valore di 1,1 miliardi. La macchina avanza a ritmo cresce e noi dobbiamo promuovere e sostenere al massimo questo sforzo”.

Nuove scadenze per i danni gravi
Per le domande di contributo riguardanti il ripristino o la ricostruzione di edifici gravemente danneggiati, i cui titolari non ricevano misure di assistenza abitativa come Cas o Sae, il termine è stato portato al 31 dicembre 2024. Per le domande relative a edifici con danni gravi e che beneficiano di assistenza abitativa (come SAE, MAPRE, o immobili in comodato d’uso gratuito, ecc), il termine per la presentazione delle
domande (anche quelle che erano state presentate in forma semplificata e andavano integrate) viene fissato al 30 giugno 2024. Lo stesso termine riguarda le domande di ricostruzione di edifici con esito “E”, destinati ad attività economiche e produttive. Questi termini escludono i casi di edifici inseriti in piani attuativi o programmi straordinari di ricostruzione, per i quali si applicano cronoprogrammi specifici. La
mancata presentazione delle domande di ricostruzione entro i termini stabiliti comporta la sospensioneo cessazione della gratuità delle misure agevolative, con l’obbligo di corrispondere un contributo ridotto del 30% nel caso si viva in Sae o in altre soluzioni abitative.

Cessazione benefici per affittuari
Per i nuclei familiari che al momento del sisma abitavano in unità immobiliari in affitto o in comodato gratuito o altri casi definiti dall’Ordinanza, il contributo di assistenza abitativa (Cas) è corrisposto fino al 31 marzo 2024. Per i nuclei assegnatari di una Sae o di altre soluzioni abitative, che al momento del sisma invece, abitavano in unità immobiliari in affitto o in comodato gratuito e altri casi definiti dall’Ordinanza, dal 1° aprile 2024 dovrà essere corrisposto un canone pari a quello previsto per l’edilizia residenziale pubblica,
ridotto del 30% (diminuzione che si applica fino al 1° gennaio 2025).

I numeri del Cas e delle Sae
Sulla base dei dati emersi dalle dichiarazioni relative all’anno in corso, sono 12.319 i nuclei familiari che ancora ricevono assistenza abitativa, nella forma di Contributo di autonoma sistemazione, Soluzione abitativa di emergenza o altre forme di assistenza. Di questi, 9.856 sono proprietari, mentre 2.463 erano locatari al momento del sisma. Dei locatari, 1.567 percepiscono il CAS, 748 abitano in una Sae e altri 148
beneficiano di altre forme di assistenza.

Strutture produttive provvisorie
Inserita una nuova disciplina in materia di trasformazione in definitiva delle delocalizzazioni temporanee: i proprietari dell’immobile gravemente danneggiato o distrutto, sede di attività produttiva in esercizio alla data del sisma, nonché dell’area su cui è situata la struttura temporanea, regolarmente autorizzata e realizzata sulla base delle disposizioni dell’Ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, hanno
facoltà di presentare richiesta di trasformazione in definitiva della medesima struttura (salvo la verifica della regolarità urbanistica dell’immobile oggetto di trasformazione) e contestuale ripristino o demolizione o cessione al Comune dell’immobile originario danneggiato dagli eventi sismici. Trasformazione definitiva anche per affittuari – Qualora l’istanza di trasformazione della struttura temporanea non sia presentata dai proprietari dell’edificio originario, la stessa può essere avanzata dal soggetto che sulla base di un titolo di comodato d’uso, affitto o godimento, valido alla data del sisma, esercitava la propria attività produttiva nel medesimo edificio, previo assenso del proprietario dello stesso, il quale resta onerato dell’obbligo di garantire la ripresa dell’attività economica nell’edificio originario a seguito dell’ultimazione dei lavori e del ripristino dell’agibilità. Ai fini dell’assegnazione definitiva della struttura temporanea, il soggetto beneficiario deve riversare sulla contabilità speciale del Presidente della Regione – Vice Commissario il 70% del contributo già erogato per la realizzazione della struttura temporanea, ovvero il 70% del costo dell’intervento ove realizzato da parte di un soggetto pubblico, da rendicontarsi a cura dello stesso.
Ulteriori sei anni per attività produttive commerciali temporanee – Le strutture temporanee possono essere conservate provvisoriamente per un periodo massimo di sei anni, decorrenti: a. dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda, nel caso di interventi
sull’edificio originario conclusi entro la data del 31 marzo 2024; b. dall’ultimazione dei lavori, nel caso di interventi sull’edificio originario conclusi successivamente alla data di cui al punto che precede. Resta beninteso che le spese di manutenzione sono a carico di ogni fruitore.

Ricostruzione pubblica, proroga regime stazioni appaltanti
Un’altra Ordinanza prevede la proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione per le Stazioni appaltanti del cratere, spostando il termine inizialmente previsto a fine anno al 30 giugno del 2024. In questo modo viene concesso più tempo alle Stazioni di appaltanti, già impegnate con le attività di progettazione, al fine di adeguarsi ai nuovi criteri di qualificazione dell’Anac senza interrompere l’attività
che porterà nel primo semestre del 2024 all’affidamento di migliaia di interventi di ricostruzione pubblica.

Legge di Bilancio: fondi per la ricostruzione pubblica e stabilizzazione del personale sisma

In Legge di Bilancio è previsto lo stanziamento di 1,5 miliardi di euro per la ricostruzione pubblica del cratere 2016 e delle risorse destinate alla stabilizzazione di 359 i dipendenti pubblici, di cui 136 delle Regioni e 223 di Comuni e Province, che saranno stabilizzati quest’anno. In Abruzzo saranno stabilizzate 79 unità (54 in Comuni e Province, 25 in Regione), nel Lazio 42 (23 in Comuni e Province, 19 in Regione),
nelle Marche 204 (114 in Comuni e Province, 90 in Regione) e in Umbria 34 (32 in Comuni e Province, 2 in Regione).

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